A partire dal 30 Giugno 2023 entra in vigore in via definitiva la Riforma Cartabia anche per quanto riguarda le norme sulla mediazione civile e commerciale.
Per le domande depositate a partire da tale data si applicano diverse novità.
Ecco le principali.
- Sono state introdotte nuove materie in cui il tentativo di mediazione è previsto come condizione di procedibilità (che si aggiungono a quelle già ora previste): Associazione in partecipazione, Consorzio, Franchising, Opera, Rete, Somministrazione, Società di persone, Subfornitura
- Fin dal primo incontro mediatore e parti saranno coinvolti in una mediazione effettiva.
Poiché il Ministero della Giustizia non ha ancora stabilito le spese per la partecipazione al primo incontro, in attesa della normativa di attuazione il Servizio di conciliazione di Camera Arbitrale di Milano non richiederà alcun pagamento per la partecipazione al primo incontro, riservandosi però di farlo successivamente in caso la normativa, una volta entrata in vigore, lo prevedesse.
Resta in ogni caso operativo il vigente Regolamento (con la relativa tabella delle indennità) per tutte le altre spese del procedimento:
spese di avvio, da sostenere al deposito della domanda di mediazione o all’adesione alla stessa;
spese di mediazione, da sostenere successivamente al primo incontro, in caso le parti decidano di proseguire il tentativo con ulteriori incontri. - La normativa prevede incentivi fiscali a favore delle parti (anche in questo caso, si attende una disciplina di attuazione).
- La convocazione dell’incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatti salvi necessità organizzative del Servizio di conciliazione). La durata complessiva del procedimento sarà di 3 mesi prorogabile per altri 3.
- L’amministratore di condominio potrà avviare la mediazione o prendervi parte senza dover necessariamente indire un’assemblea condominiale per ricevere una delega.
- La clausola di mediazione diventa condizione di procedibilità.