Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

26 aprile 2011

ricorrente

Claudio Maggioli

resistente

Dick Brown

collegio

Avv. Prof. Enzo Fogliani

data decisione

10 ottobre 2011

esito

riassegnato

decisione

Svolgimento della procedura 

Con ricorso inviato per posta elettronica il 21 aprile 2011 e arrivato a mezzo raccomandata in duplice copia cartacea presso la Camera Arbitrale di Milano il 26 aprile 2011, il Sig. Claudio Maggioli, rappresentato dall’Avv. Cinzia Maggioli, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio CONCORSIPUBBLICI.IT, assegnato al Sig. Dick Brown. 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

  1. il dominio concorsipubblici.it è stato assegnato al Sig. Dick Brown il 3 settembre 2007;

  2. il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

  3. digitando l’indirizzo concorsipubblici.it attualmente viene visualizzata una pagina web che invita all’acquisto di un servizio marketing. 

Il 14 luglio 2011, successivamente al primo invio del reclamo per posta del 27 aprile 2011 e tramite e-mail del 28 aprile 2011, rimasti senza esito e riscontro, la Segreteria provvedeva ad  inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all’indirizzo postale del Sig. Dick Brown risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. 

Il 15 luglio 2011 la Segreteria nuovamente inviava tramite posta elettronica al registrante il reclamo e successivamente il 22 settembre 2011 avvisava le parti dell’imminente scadenza dei termini per la presentazione delle repliche, che sarebbe avvenuta il 26 settembre. 

Nessuna replica veniva depositata dal Sig. Dick Brown nel termine previsto.

In data 27 settembre 2011 la Segreteria provvedeva a incaricare della decisione relativa alla procedura il Prof. Avv. Enzo Fogliani, che accettava in data 29 settembre. 

 

Dell’accettazione dell’incarico veniva data comunicazione alle parti il 29 settembre 2011. 

Allegazioni del Ricorrente 

Il Ricorrente afferma e documenta di aver registrato nel 2002 il dominio concorsipubblici.com e di essere titolare del marchio www.concorsipubblici.com, registrato al n. 0001164984 su domanda presentata presso la C.C.I.A.A. di Rimini in data 27 luglio 2005. 

Secondo il ricorrente, la notorietà acquisita da lui e dal suo sito (che tratta argomenti aventi come tematica principale i concorsi pubblici) dimostrerebbe la malafede della registrazione del dominio concorsipubblici.it da parte del Sig. Dick Brown, il quale non avrebbe alcun plausibile collegamento con il nome a dominio, né sarebbe mai stato autorizzato ad utilizzare il marchio del ricorrente. 

Il Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio. 

Posizione del Resistente 

Le raccomandate contenenti reclamo e documentazione inviate al Resistente dalla Camera arbitrale di Milano sono state restituite dalla poste con la dicitura “destinatario sconosciuto”. 

In applicazione dell’art. 4.4, lett. c) del Regolamento, dalla data restituzione dei plichi (restituiti nello stesso giorno) è stata determinata la data di inizio della procedura ed il termine per il deposito delle repliche. 

Entro tale termine, nulla è pervenuto da parte del Resistente, nonostante il ricorso gli fosse stato inviato anche per posta elettronica. 

Motivi della decisione 

I motivi dedotti dal Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. 

a)   Identità e confondibilità del nome a dominio 

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. 

Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio è sostanzialmente identico al cuore del marchio registrato dal Ricorrente. Infatti, anche se il marchio registrato è sostanzialmente l’indirizzo di una pagina Internet, la parte centrale distintiva e caratterizzante (tolti il prefisso www ed il suffisso com, di per sé generici) è esattamente corrispondente al nome a dominio in contestazione. 

Risulta quindi soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. 

b)   Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione 

Il Resistente, non avendo inviato alcuno scritto difensivo alla Camera Arbitrale di Milano, non ha provato alcuna circostanza da cui dedurre un suo diritto o titolo all’uso del nome a dominio in oggetto. 

Né risulta, a quel che si è potuto verificare d’ufficio su internet, alcun elemento da cui dedurre un diritto o titolo al nome a dominio in contestazione in capo al Resistente. 

Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento per riassegnazione del nome a dominio, ossia l’inesistenza, in capo all’attuale assegnatario, di un diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. 

c)   Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio 

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

Il nome a dominio in contestazione è stato registrato il 3 settembre 2007, ossia cinque anni dopo la registrazione del dominio concorsipubblici.com da parte della Ricorrente e due anni dopo la richiesta di registrazione del relativo marchio. 

La verifica del contenuto del dominio concorsipubblici.com rivela l’esistenza, sin dal 2002, di un sito molto articolato e strutturato, che conferma l’affermazione, documentata dal Ricorrente, che il sito è fra i più noti e frequentati fra quelli che trattano l’argomento dei concorsi pubblici. E’ quindi ragionevole ritenere che il Sig. Dick Brown – cittadino inglese residente nel Regno Unito, non avente alcun plausibile collegamento con i concorsi pubblici italiani – lo abbia registrato unicamente “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico” (art. 3.7 lett. d del regolamento). 

La circostanza è confermata dal contenuto delle pagine web poste sul dominio in contestazione. Su di esso infatti è posto un sito che pubblicizza i servizi di marketing della RingRevenue, società californiana attiva anche in Europa attraverso la sua sede di Londra; ed in effetti le pagine reperibili all’indirizzo http://www.concorsipubblici.it sono del tutto identiche a quelle reperibili sul sito istituzionale della RingRevenue a partire dall’indirizzo http://www.ringrevenue.com. Ai fini della riassegnazione del dominio, è irrilevante il tipo di rapporto che possa avere il Registrante con la RingRevenue. Ciò che è indubbio, è che da un lato il dominio è utilizzato per attrarre utenti internet italiani interessati ai concorsi pubblici italiani su un sito che nulla ha a che vedere con quell’argomento; dall’altro che ciò è fatto evidentemente a scopo di lucro, dato che le pagine web sul dominio pubblicizzano i servizi di una società commerciale. 

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M. 

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio“www.concorsipubblici.it” al Sig. Claudio Maggioli, residente in Milano, via Oristano 10. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.