13 ottobre 2011
LONGWAVE S.R.L
B&B BELLEZZA E BENESSERE S.R.L.
avv. Alessandra Ferreri (presidente), prof. Enzo Fogliani, avv. Paolo Curti
13 dicembre 2011
estinto
Svolgimento della procedura
Con ricorso inviato per posta elettronica il 5 ottobre 2011 e depositato in cartaceo presso Camera Arbitrale di Milano il 13 ottobre 2011, LONG WAVE S.R.L. ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio LONGWAVE.IT, assegnato a B&B BELLEZZA E BENESSERE S.R.L..
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:
a) il dominio LONGWAVE.IT è stato registrato il 12 ottobre 2000 ed è assegnato a B&B Bellezza e Benessere s.r.l.;
b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore ok challenged;
c) digitando l'indirizzo www.longwave.it viene visualizzata una pagina web bianca in cui compare la scritta "Seeweb- Online".
Il 13 ottobre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di B&B Bellezza e Benessere s.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico; inviava il solo reclamo tramite posta elettronica il 14 ottobre.
Il plico risultava essere stato recapitato il 27 ottobre.
Il 2 novembre la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 27 ottobre e tìssava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 21 novembre 2011.
Nessuna replica perveniva dalla Registrante che l'8 novembre, in persona del suo liquidatore, inviava al Registro richiesta di cancellazione del nome a dominio longwave.it; la richiesta veniva inviata per conoscenza alla Segreteria della Camera Arbitrale e da questa ricevuta in data Il novembre.
La Segreteria segnalava il ricevimento (per conoscenza) della richiesta al Registro che, con comunicazione del 14 novembre, evidenziava che il modeIlo inviato dal Registrante non era idoneo a produrre la cancellazione del nome a dominio contestato; il Registro confermava, altresì, che avrebbe preso contatti con il Registrante per trasmettere ed ottenere il modello corretto e che, non appena ricevutolo, avrebbe inviato specifica comunicazione al PSRD al fine di attivare la procedura di estinzione della procedura di riassegnazione.
Nel frattempo, come richiesto dal Reclamante nell"atto introduttivo della procedura, il PSRD costituiva un collegio di tre membri per rendere la decisione sulla procedura.
Non essendo individuabile nel Regolamento dispute una disposizione che consenta di integrare il collegio di tre membri qualora non vi sia costituzione del Registrante nel termine fissato per la replica, la Segreteria riteneva di applicare l'art. 2. del Regolamento Dispute relativo alla costituzione del tribunale arbitrale in situazione similare.
In data 30 novembre veniva costituito il collegio, composto dall'avv. Alessandra Ferreri, dal prof. Enzo Fogliani e dall'avv. Paolo Curti. Veniva nominata presidente l'avv. Alessandra Ferreri. In pari data la Segreteria ne informava le parti a mezzo e-mail.
Motivi della decisione
Il Registro ha confermato di aver dato seguito alla richiesta di cancellazione del nome a dominio longwave.it, come risulta dalla comunicazione ricevuta dal PSRD con lettera raccomandata in data 12.12.2011.
La richiesta di cancellazione del nome a dominio costituisce certamente uno dei " motivi che rendono superflua ( . .. ) la prosecuzione della procedura la quale, pertanto dovrà essere dichiarata estinta ex art. 4.18 lett.. c) del Regolamento.
Infatti, in base agli art. 5.1.3, n. 3 e 5.1.5 - del Regolomento di assegnazione, nell'ipotesi di richiesta di cancellazione di un nome a dominio per cui sia stata attivata la procedura di opposizione, il Registro invita la parte che ha iniziato l'opposizione ad attivare la normale procedura di registrazione del nome a dominio contestato, che dovrà essere registrato entro trenta giorni dalla comunicazione. Pertanto, la richiesta di cancellazione avanzata dal Registrante rende superflua la prosecuzione della procedura di riassegnazione, essendo evidentemente cessata la materia del contendere e, conseguentemente la necessità di assumere un provvedimento in merito.
La procedura, dunque, deve essere dichiarata estinta.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara estinta la procedura di riassegnazione del nome a dominio LONGWAVE.IT.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.