Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

13 ottobre 2011

ricorrente

LONGWAVE S.R.L

resistente

B&B BELLEZZA E BENESSERE S.R.L.

collegio

avv. Alessandra Ferreri (presidente), prof. Enzo Fogliani, avv. Paolo Curti

data decisione

13 dicembre 2011

esito

estinto

decisione

Svolgimento della procedura 

Con ricorso inviato  per posta elettronica  il 5 ottobre 2011 e depositato  in cartaceo  presso  Camera Arbitrale di Milano  il 13 ottobre 2011,  LONG WAVE  S.R.L. ha introdotto  una procedura ai sensi dell'art. 3.1  del Regolamento per la risoluzione  delle dispute nel ccTLD  "it" vers. 2.0 (d'ora  in poi Regolamento   Dispute),    chiedendo    il   trasferimento    in   suo    favore    del    nome    a   dominio LONGWAVE.IT, assegnato  a B&B BELLEZZA  E BENESSERE  S.R.L.. 

Ricevuto  il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale  di Milano ha effettuato  i dovuti controlli dai quali risulta che:

 a) il dominio LONGWAVE.IT è stato registrato il 12 ottobre 2000 ed è assegnato a B&B Bellezza e Benessere s.r.l.;

b) il nome a dominio è stato sottoposto  a opposizione  e la stessa  è stata  registrata  sul  whois del Registro nel quale risulta il valore ok challenged;

c) digitando l'indirizzo www.longwave.it viene visualizzata una pagina  web bianca in cui compare la scritta "Seeweb- Online". 

Il 13 ottobre, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria  provvedeva  ad inviare tramite  raccomandata  il reclamo  e la documentazione allegata all'indirizzo   postale  di  B&B  Bellezza  e  Benessere  s.r.l.  risultante   dal  database   del   Registro, informando della  possibilità  di replicare entro 25 giorni dal  ricevimento  del  plico; inviava  il solo reclamo tramite posta elettronica il 14 ottobre.

Il plico risultava  essere stato recapitato il 27 ottobre. 

Il 2 novembre  la Segreteria  informava  le parti tramite posta elettronica  che il plico  risultava essere stato recapitato  il 27 ottobre e tìssava il termine per la presentazione di eventuali  repliche  al 21 novembre 2011. 

Nessuna   replica   perveniva   dalla   Registrante   che   l'8  novembre,    in  persona   del   suo liquidatore,  inviava  al  Registro  richiesta  di  cancellazione   del  nome  a  dominio   longwave.it;  la richiesta veniva  inviata  per conoscenza  alla Segreteria della Camera  Arbitrale  e da questa  ricevuta in data Il novembre. 

La Segreteria  segnalava  il ricevimento  (per conoscenza)  della richiesta  al Registro  che, con comunicazione del  14 novembre, evidenziava che il modeIlo inviato dal Registrante non era idoneo a  produrre  la  cancellazione del  nome  a dominio contestato; il Registro confermava,  altresì, che avrebbe preso  contatti con  il Registrante per trasmettere ed  ottenere il modello corretto e che,  non appena ricevutolo, avrebbe inviato  specifica comunicazione al PSRD  al fine di attivare la procedura di estinzione della  procedura di riassegnazione. 

Nel frattempo, come  richiesto dal Reclamante nell"atto  introduttivo della  procedura, il PSRD costituiva  un collegio di tre membri  per rendere  la decisione sulla  procedura. 

Non   essendo  individuabile  nel   Regolamento   dispute  una   disposizione  che  consenta  di integrare il collegio di  tre membri  qualora  non vi sia costituzione del Registrante nel termine fissato per la replica,  la Segreteria  riteneva di  applicare l'art. 2.   del  Regolamento Dispute relativo  alla costituzione  del  tribunale arbitrale in situazione similare. 

In data  30 novembre veniva  costituito il collegio,  composto dall'avv. Alessandra Ferreri, dal prof. Enzo  Fogliani  e dall'avv. Paolo Curti. Veniva  nominata  presidente l'avv. Alessandra Ferreri. In pari data la Segreteria ne informava le parti a mezzo e-mail. 

Motivi  della decisione 

Il  Registro ha  confermato di aver  dato  seguito   alla  richiesta di  cancellazione del   nome  a dominio  longwave.it, come risulta  dalla comunicazione ricevuta dal PSRD  con  lettera raccomandata in data 12.12.2011. 

La richiesta di cancellazione del nome a dominio costituisce certamente  uno dei " motivi che rendono superflua  ( . .. ) la prosecuzione  della procedura la quale,  pertanto dovrà  essere dichiarata estinta ex art. 4.18  lett.. c) del Regolamento. 

Infatti, in base  agli  art. 5.1.3,  n. 3 e 5.1.5 - del  Regolomento  di assegnazione, nell'ipotesi  di richiesta   di   cancellazione  di  un   nome   a dominio per  cui   sia   stata   attivata  la   procedura  di opposizione,  il  Registro  invita   la  parte che  ha  iniziato    l'opposizione  ad   attivare  la   normale procedura di  registrazione del  nome  a dominio contestato,  che  dovrà  essere registrato  entro trenta giorni  dalla  comunicazione. Pertanto, la richiesta  di cancellazione avanzata dal  Registrante  rende superflua la  prosecuzione della   procedura  di  riassegnazione, essendo  evidentemente  cessata  la materia del contendere e, conseguentemente la necessità di assumere un provvedimento in merito.

 La procedura, dunque, deve essere  dichiarata estinta.

P.Q.M. 

Il Collegio dichiara estinta la procedura di riassegnazione  del nome  a dominio LONGWAVE.IT. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.