Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

10 giugno 2020

ricorrente

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

resistente

REGISTER EU SPAIN S.L.

collegio

Avv. Prof. Enzo Fogliani

data decisione

20 agosto 2020

esito

riassegnato

decisione

Svolgimento della procedura

 Con ricorso depositato presso Camera Arbitrale di Milano perfezionatosi in data 10 giugno 2020, RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., sita in Roma, Largo del Nazareno n. 8, rappresentata dall’Avv. Carlo Sala, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio RETEQUATTRO.IT, assegnato a REGISTER EU SPAIN S.L., Ronda Sant Pere 17, O8O10 BARCELONA (ES) 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

a) il dominio “RETEQUATTRO.IT” è stato registrato il 22 agosto 2002;

b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

c) in data 15/06/2020, utilizzando il motore di ricerca Chrome, all’indirizzo retequattro.it, viene visualizzata una pagina web che informa dell’impossibilità di raggiungere il sito web.

 Il 15 giugno 2020, successivamente alla conferma dei dati di contatto dell’attuale assegnatario da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento il reclamo e la documentazione allegata, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento della stessa. Il solo reclamo è stato inoltrato anche all’indirizzo di posta elettronica confermato dal Registro. 

Il 9 luglio 2020 l’assegnatario ha comunicato al PSRD, a parte istante e al Registro, di non essere più interessato al dominio in contestazione e di volerlo cedere al Ricorrente, comunicando a tal fine l’authinfo del dominio. Tale comunicazione è stata inoltrata anche dal Ricorrente al PSRD, senza alcuna istruzione in merito. 

Il PSRD ha perciò invitato la Resistente Register EU Spain a formalizzare una richiesta di cancellazione del nome a dominio, invito cui però non è stato dato seguito. 

La procedura è quindi proseguita regolarmente. 

Il reclamo trasmesso tramite corriere è stato restituito al mittente in data 6 luglio con motivazione “destinatario sconosciuto”. La segreteria perciò ha fissato il termine per il deposito di eventuali repliche al 10 agosto 2020 dandone comunicazione alle parti. 

Non sono pervenute repliche al reclamo. 

La Segreteria ha incaricato della decisione l’Avv. Prof. Enzo Fogliani, che in data 11 agosto 2020 ha accettato l’incarico. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente Reti Televisive Italiane s.p.a. è società operativa del gruppo Mediaset ed è concessionaria da decenni di alcuni noti canali televisivi in chiaro, fra cui Rete Quattro.

La Ricorrente documenta di aver registrato sin dagli anni novanta del secolo scorso vari marchi, anche figurativi, contenenti il segno “retequattro”, che pertanto è identico al dominio in contestazione.

La Ricorrente ribadisce quindi che l’attuale assegnataria non ha alcun diritto al nome a dominio, ed osserva che non sussiste neppure alcuna delle circostanze dalle quali potrebbe dedursi un titolo della Resistente al mantenimento del dominio in contestazione.

Infine, per quanto attiene alla malafede, la Ricorrente evidenzia come il nome a dominio sia rimasto inattivo ed inutilizzato dalla sua registrazione da parte della Resistente, costituendo ciò un tipico esempio di passive holding.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio “retequattro.it”. 

Allegazioni della Resistente 

La Resistente non ha depositato repliche. Tuttavia ha fatto pervenire alla Ricorrente in data 9 luglio 2020 una e-mail nella quale affermava di non essere più interessata al dominio e di non avere intenzione di partecipare alla procedura di riassegnazione. Nella stessa e-mail comunicava l’authinfo del dominio, segnalando che, essendo il dominio bloccato, pur volendolo non aveva la possibilità di trasferirlo alla Ricorrente. 

Un successivo invito del PSRD a formalizzare la rinuncia al dominio nelle modalità previste dal Regolamento non ha avuto alcun seguito. 

Motivi della decisione 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

 a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

L’articolo 3.6, del Regolamento prevede fra i requisiti per far luogo alla riassegnazione del dominio che esso sia identico o confondibile con un marchio  o altro segno distintivo aziendale su cui il Ricorrente vanti diritti. 

Non v’è dubbio che il dominio in contestazione sia identico alla decina di marchi italiani ed europei contenenti il segno “retequattro”registrati dalla Ricorrente nel corso degli anni (il primo nel 1995).

 b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione. 

Il Resistente, non essendosi costituito nel procedimento, non ha fornito alcuna prova di vantare a sua volta un diritto concorrente a quello della Ricorrente, oppure l’esistenza di elementi da cui il Regolamento consente di dedurre l’esistenza in capo all’assegnatario di un titolo al mantenimento del dominio in contestazione. 

Neppure nella e-mail del 9 luglio 2020 inviata al Registro, al PSRD ed al Ricorrente – che peraltro non può essere certo considerata una replica al Reclamo, mancandone i requisiti – ha fornito elementi da cui potesse dedursi un suo titolo al mantenimento del nome a dominio in contestazione. Al contrario, l’affermazione di non aver alcun interesse al dominio contenuta in tale e-mail conferma che non solo la Resistente non ha alcun diritto al dominio retequattro.it, ma non ha neppure alcun titolo per mantenerlo.

 c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

La ricorrente ha documentato che la home page del dominio era una semplice pagina di parcheggio del registrar mediante il quale era stato registrato. Successivamente, a far data dall’introduzione della presente procedura e a tutt’oggi, il dominio retequattro.it risulta irraggiungibile via web. 

Se ciò è da un lato congruente con l’affermazione della Resistente di non aver più interesse al nome a dominio comunicata il 9 luglio 2020, dall’altro dimostra come il dominio fosse stato registrato in malafede. Si tratta infatti di un palese caso di passive holding, che è unanimemente ritenuto elemento dimostrativo della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

Del resto, la ampia notorietà del canale televisivo avente lo stesso nome del dominio, ed il fatto che la Resistente – avente sede in Spagna -  abbia ritenuto registrare retequattro.it nel top level domain geografico italiano è chiaro indice del fatto che il dominio era stato registrato ed è stato mantenuto in malafede. 

Sussistono pertanto tutti i requisiti previsti dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del dominio alla Ricorrente.

 P.Q.M. 

Il dominio retequattro.it viene riassegnato alla RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.