Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

14 aprile 2021

ricorrente

OLINDA S.A.S.

resistente

Nicolas Piquerez

collegio

Avv. prof. Enzo Fogliani

data decisione

15 luglio 2021

esito

riassegnato

decisione

Svolgimento della procedura 

Con ricorso depositato presso Camera Arbitrale di Milano perfezionatosi in data 14 aprile 2021, Olinda SAS con sede in Parigi (Francia),  42 rue Etienne Marcel, tramite l’avv. Gianluca De Cristofaro, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio QONTO.IT, assegnato a Nicolas Piquerez,  10 rue de Penthievre, 75008 Parigi, Francia. 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli, dai quali risulta che:

 a) il dominio “QONTO.IT” è stato registrato il 28 settembre 2017;

b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro, nel quale risulta il valore challenged;

c) all’indirizzo qonto.it, viene visualizzata una pagina web dan.com (società di registrazione di nomi di dominio) che annuncia: “The domain qonto.it has already been sold”, offrendo di seguito una serie di nomi a dominio in vendita. 

Il 16 aprile 2021, successivamente alla conferma dei dati di contatto dell’assegnatario da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto ad inviare tramite servizio postale con lettera raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento della stessa. Il solo reclamo è stato trasmesso anche all’indirizzo di posta elettronica confermato dal Registro. 

La prima raccomandata non viene tracciata dal vettore postale, e così anche per il secondo invio tramite raccomandata in data 19 maggio. Il 31 maggio si procede con invio tramite corriere che tenta la consegna il 4 giugno. La consegna non va a buon fine perché il destinatario risulta trasferito. La segreteria, in data 17  giugno comunica alle parti la fallita consegna del reclamo e degli allegati e stabilisce erroneamente il termine per il deposito di eventuali repliche al 22 luglio, successivamente rettificato con la data corretta del 9 luglio 2021.

 Il 1° luglio, la segreteria riceve una comunicazione di posta elettronica da parte del sig. Piquerez. 

La Segreteria incarica l’Avv. Prof. Enzo Fogliani della decisione. L’accettazione dell’incarico viene formalizzata in data 3 luglio 2021. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente Olinda SAS afferma e documenta di essere società di diritto francese titolare del marchio “Qonto” (registrazione internazionale n. 1372018 del 3 marzo 2017 per le classi 36 e 42). Tale marchio contraddistingue un servizio di banking  online lanciato nel luglio 2017 e svolto  tramite la piattaforma www.qonto.com, dedicato alle piccole e medie imprese, startup e liberi professionisti. Olinda agisce come Istituto di Pagamento dietro approvazione dell’organismo di vigilanza francese ACPR; in Italia, ove opera sotto la supervisione della Banca d’Italia, ha gestito transazioni per oltre un miliardo di Euro. 

Secondo la Ricorrente, il nome a dominio in contestazione – identico  sia al marchio, sia al nome del sito con cui essa Ricorrente svolge la propria attività – è stato registrato in malafede proprio a ridosso del lancio ufficiale della piattaforma della Ricorrente. La malafede del Resistente sarebbe dimostrata, oltre che dalla tempistica della registrazione, dalla nazionalità francese del registrante e dal fatto che egli risulta essere un professionista del mondo del FinTech, cioè della fornitura di prodotti e servizi finanziari attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; circostanze queste anch’esse documentate dalla Ricorrente. 

Oltre a ciò, il fatto che il dominio in contestazione sia stato registrato al solo scopo di creare un ostacolo alla Ricorrente sarebbe dimostrato dal fatto che il Resistente non ne ha mai fatto uso. Infatti, la pagina Internet a cui indirizza qonto.it punta ad un marketplace attraverso cui si possono acquistare e vendere nomi a dominio. 

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio qonto.it. 

Allegazioni del Resistente 

La Resistente ha fatto pervenire alla Camera arbitrale di Milano il 1 luglio 2021 una e-mail in lingua inglese, priva di allegati, nella quale sostiene che il dominio qonto.it operava in Italia con un gioco educativo due anni prima che Olinda iniziasse ad operare sul mercato Italiano. Il suddetto gioco educativo consisterebbe in una applicazione “no profit” che sin dal 28 settembre 2017 aiuterebbe i bambini ad imparare a contare. 

Tale applicazione, continua il Resistente, potrebbe “continuare ad operare sotto le classi di Nizza 16 e 31 per attività educative”. Al momento il sito sul dominio qonto.it sarebbe inattivo a causa del covid. 

Il Resistente conclude osservando che, operando in ambito diverso, i due domini qonto.com e  qonto.it  potrebbero coesistere. 

Motivi della decisione

 a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

L’articolo 3.6, del Regolamento prevede fra i requisiti per far luogo alla riassegnazione del dominio che esso sia identico o confondibile con un marchio  o altro segno distintivo aziendale su cui il Ricorrente vanti diritti. 

La Ricorrente Olinda SAS ha documentato di aver registrato il marchio internazionale Qonto il 3 marzo 2017 per le classi 36 e 42. Il dominio in contestazione è chiaramente identico al suddetto marchio. 

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione. 

Il Resistente non ha fornito alcuna prova di vantare a sua volta un diritto concorrente a quello della Ricorrente, oppure l’esistenza di elementi da cui il Regolamento consente di dedurre l’esistenza in capo all’assegnatario di un titolo al mantenimento del dominio in contestazione. 

Neppure nella e-mail del 1 luglio 2021 inviata al PSRD – che peraltro non può essere certo considerata una vera e propria replica al Reclamo, mancandone i requisiti – ha fornito elementi da cui possa dedursi un suo titolo al mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

Dal whois del Registro il dominio risulta creato il 28 settembre 2017, ossia mesi dopo la registrazione del marchio qonto e la creazione dei domini qonto.com e qonto.fr, su cui la Ricorrente pubblicizza i propri servizi. 

Il Resistente non ha fornito alcuna prova dell’asserito utilizzo del dominio da lui affermato; né risulta alcunché da Archive.org. Lo stesso Resistente ammette che attualmente il dominio sarebbe inutilizzato a causa del Covid. 

Nè alcun rilievo può avere l’affermazione del Resistente secondo cui l’attività che asserisce (ma non prova) sarebbe stata svolta nel dominio qonto.it potrebbe dar luogo ad un marchio registrabile in classi di Nizza diverse da quelle in cui è registrato il marchio della Ricorrente. Si tratta infatti di affermazioni del tutto ipotetiche, priva di alcun supporto probatorio, ad iniziare dall’asserita attività che sarebbe stata svolta sul sito. 

E’ da ritenersi pertanto che il Resistente non abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

 c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta provata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

La Olinda SAS ha documentato che il Resistente, di nazionalità francese come la Ricorrente, lavora nello stesso settore FinTech. E’ quindi del tutto ragionevole ritenere che egli fosse al corrente del successo del servizio offerto dalla Olinda in Francia e della sua intenzione di lanciarlo anche in Italia (come poi ha fatto) ed abbia per tale motivo registrato qonto.it. 

Le affermazioni del Resistente, secondo cui il dominio qonto.it operava in Italia con un gioco educativo non sono state minimamente provate. La stessa affermazione secondo cui il sito sarebbe ora “fermo per covid” non appare credibile. Al contrario, è documentato che esso ridireziona (e ridirezionava in passato) sul dominio dan.com, che offre in vendita nomi a dominio. 

Si tratta dunque di passive holding; il che autorizza a ritenere provata la registrazione ed il mantenimento in malafede del dominio in contestazione. 

P.Q.M. 

Si dispone la riassegnazione del dominio qonto.it alla Olinda SAS con sede in Parigi (Francia),  42 rue Etienne Marcel. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.