Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

8 novembre 2021

ricorrente

Consorzio Technobuild & Service

resistente

Christian Manzoni

collegio

Avv. Prof. Enzo Fogliani

data decisione

16 dicembre 2021

esito

respinto

decisione

Svolgimento della procedura 

Con ricorso depositato presso la Camera Arbitrale di Milano, perfezionatosi in data 8 novembre 2021, il Consorzio Technobuild & Service - con sede in Via Bruno Buozzi, 22 20066 Melzo (MI) - tramite l’avvocato Roberto Restelli ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio TECHNOBUILD.IT, assegnato al Sig. Christian Manzoni,  Via Martiri della Libertà 19, 20066 Melzo (MI).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

a) il dominio “TECHNOBUILD.IT” è stato registrato il 17 gennaio 2013;

b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro, nel quale risulta il valore challenged;

c) all’indirizzo technobuild.it, viene visualizzata una pagina web recante il logo “Technobuild & Service” seguito dai link:gestione magazzini e supply chain”, “dark store ed e-commerce”, “manutenzione Impianti Civili e Industriali” ed il pay-offbenvenuti in Technobuild ci prendiamo cura del tuo business”.

Il 10 novembre 2021, successivamente alla conferma dei dati di contatto dell’assegnatario da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto ad inviare al signor Christian Manzoni il reclamo tramite servizio postale con lettera raccomandata a.r. e tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica confermato dal Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento.

In data 6 dicembre 2021 la Segreteria ha ricevuto la replica del Sig. Manzoni, rappresentato dall’Avv. Marco Mario Locatelli.

Il 9 dicembre 2021 la Segreteria ha trasmesso la replica a parte istante e al Registro.

Il 14 dicembre 2021 l’Avv. Prof. Enzo Fogliani ha accettato l’incarico. 

Allegazioni del Ricorrente

Il Ricorrente, Consorzio Technobuild & Service, afferma essere attivo nel settore della logistica, dell'istallazione e gestione di impianti termici, idrici ed in genere nella ristrutturazione e manutenzione di immobili.

Il Consorzio, che ha lo scopo di assumere appalti e commesse e distribuire le attività tra le consorziate o terzi fornitori, afferma di utilizzare il nome Technobuild come proprio segno distintivo sin dalla sua costituzione.

Il dominio in contestazione, identico a tale nome ed utilizzato anche nell’indirizzo pec del Consorzio, sarebbe stato registrato secondo il Ricorrente il 17 gennaio 2017 dal signor Christian Manzoni, titolare di una impresa ex consorziata, ora in liquidazione, il quale secondo il Ricorrente non avrebbe alcun diritto su di esso.

Per quanto riguarda la malafede dell’attuale assegnatario, il Ricorrente afferma che questi avrebbe a suo tempo registrato il dominio su incarico del Consorzio stesso, di cui era dipendente e per il quale “curava tutti gli aspetti informatici, inclusi quelli relativi al sito web e alla configurazione della posta elettronica, ordinaria e certificata aziendale”.

Una volta cessato il rapporto lavorativo, il signor Manzoni si sarebbe opposto al trasferimento della titolarità del dominio al Consorzio, al fine di ottenere indebiti vantaggi nella negoziazione di svariate vertenze pendenti con il Consorzio stesso. Per lo stesso motivo si sarebbe rifiutato di trasferire la titolarità della casella pec [email protected], a lui intestata ma utilizzata ufficialmente come proprio recapito pec dal Consorzio ricorrente fino al maggio 2021.

Il Ricorrente chiede pertanto la riassegnazione del dominio technobuild.it 

Allegazioni del Resistente 

Il Resistente contesta quanto affermato dal Consorzio ricorrente. Nega anzitutto l’identità del nome a dominio contestato con la ragione sociale del Ricorrente, essendo questa più ampia del nome in contestazione.

In punto di fatto, il Resistente contesta che il dominio sia stato registrato nel 2017, affermando che esso è stato registrato il 17 gennaio 2013. Contesta inoltre che il dominio sia stato sempre utilizzato per la posta elettronica del Consorzio, affermando che esso in passato era invece usato dalla società Technobuild & Service s.r.l., di cui egli era socio al 49%.

Il signor Manzoni nega rilevanza al fatto che non vi sia  corrispondenza fra il nome del dominio in contestazione e la sua società (Manzoni Impianti s.a.s. Manzoni Christian & c.); ciò in quanto il nome “technobuild” rappresenterebbe un collegamento con il settore in cui da anni opera il Resistente e deriverebbe da un’idea dello stesso signor Christian Manzoni di creare un’espressione che evocasse la propria attività di manutenzione sugli impianti tecnologici degli edifici.

Il Resistente, pertanto, “in qualità di autore” sarebbe “titolare del copyright sul dominio technobuild.it e su ogni segno distintivo, se esistente, ad esso uguale o simile”.

Per quanto riguarda la malafede asserita dal Ricorrente, il signor Manzoni rileva che il nome a dominio technobuild.it è stato da lui ideato e scelto ben prima della  costituzione del Consorzio Technobuild & Service; indipendentemente quindi dal suo ruolo di lavoratore dipendente del Consorzio stesso.

Di conseguenza, il signor Manzoni afferma di essere il “titolare dei diritti d’autore e di ogni altro diritto di privativa e di utilizzazione economica sul Dominio Contestato - nonché sul marchio di fatto, sugli altri segni distintivi e denominazioni sociali uguali o simili” e di aver solo “concesso in uso la denominazione sociale contenente il termine “technobuild”, il nome a dominio technobuild.it e la pec [email protected] mediante una licenza implicita alla società Technobuild & Service s.r.l., poi trasformatasi in Consorzio Technobuild & Service”.

Sarebbe quindi il Consorzio a non avere diritti sul nome a dominio in contestazione e ad essere in malafede, e non viceversa.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

In fatto

In via preliminare, sono opportune alcune precisazioni su alcuni elementi di fatto e sulla cronologia degli eventi riportati dalle controparti rilevanti ai fini della decisione della controversia; precisazioni scaturenti dall’esame della documentazione prodotta dalle parti e dagli accertamenti condotti ex officio su internet.

Anzitutto, l’affermazione del Consorzio ricorrente secondo cui il dominio sarebbe stato registrato il 17 gennaio 2017 è smentita dal Whois del Registro (peraltro prodotto anche dalla stesso Ricorrente) dal quale risulta indubitabilmente che il dominio è stato invece registrato il 17 gennaio 2013. Anche la pec [email protected] risulta attivata nella stessa data dal medesimo signor Christian Manzoni.

La data di registrazione del dominio appare importante, in quanto dalla visura camerale prodotta dallo stesso Consorzio ricorrente, quest’ultimo risulta costituito in data successiva, seppur di un giorno; ossia il 18 gennaio 2013.

Ad essere precisi, come risulta dalla visure prodotte da entrambe le parti, in realtà in tale data non viene costituito il Consorzio, bensì la Technobuild & Service s.r.l.; solo con atto del 3 luglio 2014 ne viene deliberata la trasformazione da società a responsabilità limitata in consorzio, con effetto dal 12 novembre 2014.

Sempre dalle visure prodotte si apprende che al momento della sua costituzione la Technobuild & Service s.r.l. aveva come socio la 49% l’attuale Resistente, essendo le rimanenti quote di proprietà dell’attuale amministratore del Consorzio.

Sempre dalle visure prodotte, si rileva che lo stesso giorno della costituzione della Technobuild & Service s.r.l., ossia il 18 gennaio 2013, viene costituita anche la società del Resistente, ossia la Manzoni Impianti s.a.s. Manzoni Christian & c. Questa società risulta poi essere nell’elenco dei consorziati del Consorzio Technobuild & Service indicati alla data del 9 settembre 2020, salvo poi essere posta in liquidazione il 22 aprile 2021.

Il suo liquidatore è lo stesso odierno resistente signor Manzoni, il quale peraltro, dalla documentazione prodotta dal Ricorrente, risulta essere stato assunto dal Consorzio Technobuild & Service il 31 dicembre 2015 con contratto part time a tempo indeterminato, con la qualifica di responsabile dell’ufficio tecnico.

Da quanto sopra, desumibile con certezza dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, si può dedurre che non risponde al vero:

1) L’affermazione del Consorzio ricorrente, secondo cui il dominio technobuild.it sarebbe stato registrato il 17 gennaio 2017;

2) L’affermazione del Consorzio ricorrente, secondo cui “le operazioni di registrazione del dominio” sarebbero “state effettuate dal sig. Manzoni (dipendente del Consorzio, nel ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico) su incarico del consorzio stesso”.

Rispondono invece al vero le affermazioni del Consorzio ricorrente, secondo cui:

1) il Consorzio stesso avrebbe da sempre utilizzato quale indirizzo pec [email protected] (fatto che risulta dalle visure prodotte da entrambe le parti);

2) che il dominio technobuild.it ha ospitato sin dalla registrazione da parte del signor Manzoni - che come vedremo, non è stata la prima - il sito web della Technobuild & Service, prima come s.r.l. poi come consorzio (fatto che risulta dalle indagini svolte ex officio su archive.org).

Sempre in fatto, è opportuno rilevare che al momento in cui è resa la presente decisione il dominio ospita comunque il sito della Technobuild & Service. In calce alla home page (e nelle altre del sito) sono indicati il numero telefonico, l’indirizzo e la e-mail di Technobuild & Service. Né il Consorzio ricorrente lamenta che il sito sia stato modificato, affermando soltanto che la permanenza in capo al resistente del dominio “è fonte di evidente pregiudizio e rischio di potenziale abuso”.

Ciò premesso in punto di fatto, si può passare a verificare se sussistano le condizioni per far luogo alla richiesta riassegnazione.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

La parola technobuild è indubbiamente l’elemento caratterizzante della denominazione del Consorzio ricorrente; ed il nome a dominio in contestazione è identico ad essa.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’art. 3.6 del regolamento per il trasferimento del nome a dominio.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Per quanto riguarda il diritto o titolo dell’attuale assegnatario sul nome a dominio in contestazione, come visto il Resistente afferma essere “titolare del copyright sul dominio technobuild.it e su ogni segno distintivo, se esistente, ad esso uguale o simile. Ciò in quanto il nome a dominio technobuild.it - così come l’indirizzo pec [email protected] – è stato ideato, creato e scelto dal Resistente”, il quale per tal motivo ritiene ritiene di essere “titolare dei diritti d’autore e di ogni altro diritto di privativa e di utilizzazione economica sul Dominio Contestato - nonché sul marchio di fatto, sugli altri segni distintivi e denominazioni sociali uguali o simili”.

Tale pretesa di essere titolare di diritti di esclusiva sulla parola technobuild non può essere condivisa.

Dalle indagini svolte ex officio risulta che il termine technobuild è il termine qualificante che identifica ben più di una società attiva nel settore delle costruzioni. Fra queste, basterà citare la Technobuild Construction Machinery LLC, costituita nel 2004 ed attiva in quasi una ventina di paesi nel mondo.

Per quanto attiene poi al dominio technobuild.it, le indagini su archive.org rivelano che il dominio era già stato oggetto di registrazione dal 2002 al 2004, ossia poco meno di una decina d’anni prima che esso venisse nuovamente registrato dal Resistente. Dopo di che la registrazione non era stata più rinnovata ed il dominio era rimasto disponibile per alcuni anni, finché non era stato poi registrato dal signor Manzoni, che tuttora lo detiene.

Non solo. L’affermazione del signor Manzoni secondo cui egli sarebbe titolare del copyright sul dominio technobuild.it e su ogni segno distintivo è contraddetta dalla scritta in calce alla home page del sito technobuild.it, in cui tuttora si legge “Consorzio Technobuild & Service © Tutti i diritti riservati”.

Ciò premesso, che esclude l’esistenza di un diritto del signor Manzoni sul segno technobuild, non appaiono dimostrate neppure le altre circostanze dalla quali l’art. 3.6 del regolamento consente di ritenere esistente un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione

Indubbiamente il Resistente non è “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”.

Nè del nome a dominio sta facendo “un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente”. Essendo stato pacificamente per anni il sito del Consorzio ricorrente e mantenendo tuttora la stessa impostazione grafica che aveva in precedenza, appare ovvio che il Resistente non ne stia facendo uso.

Anche per quanto riguarda le caselle di posta elettronica sul dominio technobuild.it, il Ricorrente non lamenta di non poterle utilizzare per ricevere o spedire e-mail, ma di non poter avere accesso agli strumenti di gestione che consentano di cambiare le relative password d’accesso.

Il signor Manzoni, pertanto, non sta facendo uso - legittimo o meno – del dominio; semplicemente ne impedisce al Consorzio ogni modifica, non consentendogli l’accesso agli strumenti di gestione. Ma ciò, ai sensi del Regolamento, non è circostanza da cui possa dedursi un suo diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

Non sussistono quindi le circostanze di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 3.6 del Regolamento.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Per quanto riguarda infine l’ultimo elemento da provarsi per far luogo alla riassegnazione, per quanto precede appare indubbio che al momento sussista la malafede del Resistente nel mantenimento del nome a dominio. Egli infatti, per motivi che egli non esplicita ma il Consorzio ricorrente indica come mezzo per “esercitare pressione sul Consorzio al fine di ottenere vantaggi nella negoziazione delle svariate vertenze ancora pendenti con il Consorzio stesso”, impedisce da maggio 2021 al Consorzio stesso la possibilità di cambiare le password delle varie caselle di posta elettronica del dominio technobuild.it che il Consorzio utilizzava.

Oltre a ciò mantiene sul sito le stesse pagine web che vi erano in precedenza, impedendone però al Consorzio eventuali modifiche.

Tuttavia, per farsi luogo alla riassegnazione del nome a dominio è necessario che l’attuale titolare del dominio fosse in malafede anche al momento della registrazione del dominio; e ciò non solo non è stato provato, ma sembra potersi escludere a priori per una serie di motivi.

In primo luogo, il dominio technobuild è stato registrato prima che venisse costituita la Technobuild & Service s.r.l. che in seguito sarebbe divenuta l’attuale Consorzio ricorrente.

Non è da escludersi che i due soci della futura Technobuild & Service s.r.l. (ossia il signor Manzoni, attuale resistente, e il signor Guttilla, amministratore della società e tuttora amministratore anche del Consorzio), avessero preso accordi sulla intestazione e sulla gestione del dominio oggi in contestazione. Sta di fatto che per circa sette anni non risulta esservi stata stata alcuna contestazione da parte del Consorzio dello status quo relativo al dominio, della sua intestazione ed della sua gestione.

Non si vede quindi come si possa affermare oggi che il 17 gennaio 2013 il dominio era stato registrato in malafede dal signor Manzoni.

Ma vi è comunque un elemento dirimente sulla questione; ossia, che al momento della registrazione del dominio l’attuale Ricorrente – sia come s.r.l., sia come consorzio - neppure esisteva. Infatti, la  Technobuild & Service s.r.l. è stata costituita solo il giorno successivo alla registrazione del dominio.

Il signor Manzoni, pertanto, non poteva violare un diritto al nome di una persona giuridica che in quel momento non esisteva ancora.

Manca pertanto la malafede nella registrazione del nome a dominio.

Conclusioni

La vicenda sottoposta a questo Collegio è evidentemente inserita una più ampia ed aspra vertenza in corso fra le parti, il cui rapporto - inizialmente buono - si è via via deteriorato.

Le questioni ed i diritti delle parti sulla denominazione technobuild, sul nome a dominio, sul diritto o meno del Consorzio alla gestione delle caselle di posta elettronica e delle pagine web del sito non sono risolvibili dalle parti mediante questo procedimento, ma solo in sede di mediazione o davanti alla magistratura.

Tanto più che le parti non hanno certamente brillato per buonafede processuale, avendo omesso ciascuna nella propria narrazione dei fatti elementi rilevanti, o addirittura avendone riportato alcuni rivelatisi poi falsi.

Nell’ambito di questa procedura - che, ricordiamo, ha come scopo “la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede” (art. 3.2 del Regolamento) – può solo rilevarsi la presenza o meno degli elementi che il Regolamento ritiene indispensabili per far luogo alla riassegnazione. Elementi che nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, non esistono.

P.Q.M.

Il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio technobuild.it è respinto. Il dominio rimane pertanto assegnato al signor Christian Manzoni.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.