Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

20 luglio 2022

ricorrente

PREXISO S.R.L.

resistente

EUROSICURA GRUPPO S.R.L.

collegio

Avv. Enzo Fogliani

data decisione

1 settembre 2022

esito

riassegnato

decisione

Svolgimento della procedura 

Con ricorso depositato presso Camera Arbitrale di Milano perfezionatosi in data 20 luglio 2022, la Prexiso s.r.l. - con sede legale in Settimo Torinese (TO), via Santa Cristina 18 - assistita dall’avv. Francesco Abbona, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio NATURALPROFESSIONAL.IT, assegnato a Eurosicura Gruppo s.r.l. unipersonale con sede legale in Volpiano (TO) via Torino n. 151/153. 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

 a) il dominio “NATURALPROFESSIONAL.IT” è stato registrato il 13 dicembre 2021;

b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

c) all’indirizzo naturalprofessional.it, viene visualizzata una pagina web del registrar attraverso cui è stato registrato, in cui si informa che il dominio è già registrato. 

Il 21 luglio 2022, successivamente alla conferma dei dati di contatto dell’assegnatario da parte del Registro, la Segreteria ha provveduto ad inviare tramite posta elettronica certificata il reclamo e gli allegati, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Notizia del deposito del reclamo è stata trasmessa anche all’indirizzo di posta elettronica confermato dal Registro. 

La trasmissione della PEC ha fornito esito positivo di consegna; la Segreteria ha provveduto quindi in pari data a informare l’assegnatario del termine per il deposito di eventuali repliche, fissato al 26 agosto 2022. Non sono state depositate repliche al reclamo. 

La Segreteria ha nominato quale esperto l’avv. Enzo Fogliani, che il 29 agosto 2022 ha accettato l’incarico. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente afferma di operare nel settore merceologico della creazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti detergenti; settore nel quale opera anche la Resistente.

Fra i prodotti commercializzati dalla Ricorrente molti sono contraddistinti dal marchio “natural professional”, segno da essa Ricorrente depositato con domanda n.  302020000056536 del 17.7.2020, con marchio concesso in data 26.1.2021 per la classe 3.

La ricorrente sottolinea come il dominio in contestazione sia stato registrato dalla Resistente ben dopo il deposito del marchio, di cui la Resistente era ben conscia, e che la registrazione sia avvenuta nell’ambito di un conflitto che vedeva le due società, un tempo in rapporti di collaborazione, fra loro contrapposte.

Su tali basi la Ricorrente deduce la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio e ne chiede la riassegnazione. 

Posizione della Resistente 

La Resistente, pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e relativa documentazione, non ha ritenuto far pervenire proprie repliche. 

Motivi della decisione

 a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

L’articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti ...”. 

Nel caso di specie la Ricorrente ha documentato di essere titolare del marchio “natural professional”, che è identico – salvo lo spazio fra le due parole – al nome a dominio in contestazione. 

E’ quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6, lett. a) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

 b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione 

La Resistente, non avendo inviato alcuna replica, non ha provato di avere alcun diritto o titolo al nome a dominio; né, da ricerche effettuate ex officio su internet, è risultata l’esistenza di alcuna delle circostanze dalla quali possa legittimamente dedursi l’esistenza di un diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione. 

Risulta pertanto soddisfatto anche requisito richiesto dall’art. 3.6, lett. b) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

 c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio 

La Ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta che la Resistente svolge attività imprenditoriale nel suo stesso settore; cosa che peraltro è facilmente verificabile semplicemente accedendo al sito web della Resistente stessa (http://www.eurosicura.com), che pubblicizza i suoi prodotti “per la pulizia, la cura e la protezione di superfici, tessuti ed ambienti”. 

Secondo quanto afferma la Ricorrente, la Prexiso s.r.l. e la  Eurosicura Gruppo s.r.l., dopo anni di collaborazione nello stesso settore merceologico, sarebbero entrate fra loro in un conflitto trascendente la mera concorrenza. Nell’ambito di tale conflitto, la Resistente avrebbe registrato il dominio naturalprofessional.it al solo scopo di danneggiare la Ricorrente, divenuta sua concorrente. 

I fini della presente decisione, per valutare se il dominio in contestazione sia stato o meno registrato in malafede basterà osservare che è documentalmente provato  che:

  • la Prexiso s.r.l. e la Eurosicura Gruppo s.r.l. avevano rapporti d’affari e di collaborazione nel settore in cui entrambe operavano;
  • tali rapporti si sono bruscamente interrotti negli ultimi mesi del 2021;
  • il marchio “natural professional” era stato depositato dalla Ricorrente sin dal 17.7.2020;
  • dell’esistenza di tale marchio e del suo uso da parte della Prexiso s.r.l. la Eurosicura Gruppo s.r.l. era del tutto al corrente;
  • il dominio in contestazione è stato registrato dopo il deterioramento dei rapporti fra le due società;
  • su tale dominio non risulta essere mai stato posto un sito web, tanto che accedendo all’indirizzo http://naturalprofessional.it vi è solo la pagina web del registrar presso il quale è stato registrato. 

Tali circostanze integrano quanto previsto all’art. 3.7, lettere b) e c) del regolamento e consentono di ritenere provata la registrazione ed il mantenimento del dominio in malafede. 

Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto. 

P.Q.M.

Si dispone pertanto la riassegnazione del nome a dominio naturalprofessional.it alla Prexiso s.r.l., con sede legale in Settimo Torinese (TO), via Santa Cristina 18. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.