Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

24 ottobre 2017

ricorrente

INTESA SANPAOLO S.P.A.

resistente

BRAINPOOL MEDIA LTD.

collegio

Avv. Prof. Enzo Fogliani

data decisione

11 gennaio 2018

esito

riassegnato

decisione

 Svolgimento della procedura

 Con deposito di ricorso perfezionatosi il 24/10/2017 presso la Camera Arbitrale di Milano, Intesa Sanpaolo S.p.A. avente sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e rappresentata dall’Avv. Paolo Pozzi, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore dei nomi a dominio CRISBO.IT e CARSIBO.IT, assegnati alla Brainpool Media Ltd., B1 Business Center, Suite 206, Davyfield Rd. – Blackburn, Lancashire (GB).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

  1. i domini CRISBO.IT e CARSIBO.IT sono stati assegnati alla Brainpool Media Ltd. rispettivamente in data 31/5/2011 e 20/6/2011;

  2. entrambi i nomi a domino è sono stati sottoposti a opposizione e che la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore ok challenged;

  3. digitando CRISBO.IT e CARSIBO.IT viene visualizzata una pagina web recante una serie di links istituti bancari (es. “conto deposito Carisbo” “Banca Intesa Online”, “Conto online”) e la dicitura “The sponsored listings displayed above are served automatically by a third party. Neither the service provider nor the domain name owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domain owner directly (contact information can be found in whois)” oltre a una informativa sul

 Il 6/11/2017, successivamente alla conferma dei dati del registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva ad inoltrare il reclamo completo di allegati via raccomandata con ricevuta a.r., anticipandolo via posta elettronica all’assegnatario. Della raccomandata risultava essere stata tentata la consegna senza successo il giorno 13/11/2017 e reinviata al mittente. Il termine per le eventuali repliche veniva perciò fissato al giorno 19/12/2017 e comunicato alle parti.

 Alla Segreteria non pervenivano comunicazioni di sorta da parte della Registrante, perciò veniva proposto l’incarico per la decisione all’avv. Enzo Fogliani che accettava in data 20/12/2017. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente, Intesa Sanpaolo S.p.a., nata dalla fusione, avvenuta il 1° gennaio 2007, tra Banca Intesa S.p.a. e Sanpaolo IMI S.p.a., affema di essere attualmente uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo con una capitalizzazione di mercato di oltre 50,1 miliardi di euro e leader in Italia in tutti i settori di attività pertinenti (retail, corporate e wealth management). Presente nel territorio nazionale con circa 4.600 filiali, offre i propri servizi a circa 12,3 milioni di clienti in tutta Italia.

 La Ricorrente è inoltre presente nei Paesi del Centro – Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa con 7,7 milioni di clienti e circa 1.100 filiali in 12 Paesi.

Oltre a ciò, la Ricorrente vanta una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, estesa a 27 Paesi, in particolare il bacino del Mediterraneo e le aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane (Stati Uniti, Russia, Cina e India). 

Una delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo è la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. (comunemente conosciuta dai consumatori come “CARISBO), istituto di credito fondato nel 1837 e molto noto a livello nazionale.

 Intesa Sanpaolo S.p.a. afferma e documenta di essere titolare di alcune registrazioni di marchio relative alla denominazione “CARISBO” e produce copia della presentazione della società presente sul sito web ufficiale www.intesasanpaolo.com, nonché alcune foto estratte ad internet che evidenziano il concreto utilizzo del marchio e della denominazione “CARISBO”.

 Inoltre, la Ricorrente afferma di essere titolare di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione “CARISBO” e collegati al sito web di Intesa Sanpaolo (ad es. CARISBO.COM, CARISBO.INFO, CARISBO.ORG, CARISBO.EU e CARISBO.IT). 

La Ricorrente afferma e documenta che i nomi a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, CRISBO.IT e CARSIBO.IT sarebbero collegati a c.d. parking pages contenenti numerosi link a siti web di natura bancaria e finanziaria appartenenti a diretti concorrenti di Intesa Sanpaolo.

 Quanto alla identità o alla confondibilità dei nomi a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione con i marchi registrati dalla Ricorrente, Intesa Sanpaolo afferma che CRISBO.IT e CARSIBO.IT sarebbero palesemente confondibili con il marchio CARISBO.

 I suddetti nomi a dominio, secondo quanto sostenuto dalla Ricorrente, differirebbero dal predetto marchio unicamente per (rispettivamente) l’assenza della vocale “a” e l’inversione delle lettere “i” e “s”. Il che rappresenterebbe una storpiatura della denominazione CARISBO scientemente adottata dalla Resistente con l’intento di attirare utenti web che compiono errori di battitura per poi ingannarli circa l’origine dei servizi finanziari offerti sulla parking page collegata e ricondurli a siti web di diretti concorrenti della Ricorrente.

 Per la Ricorrente, i nomi a dominio in parola integrerebbero la pratica del c.d. typosquatting, consistente nella registrazione di domini caratterizzati da palesi errori di battitura al fine di dirottare gli utenti web verso siti proponenti servizi spesso simili ma non coincidenti con quelli di reali interesse per gli utenti stessi. 

Quanto ai diritti dell’attuale assegnatario in relazione ai nomi a dominio oggetto della presente procedura, la Ricorrente afferma che la odierna Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sugli stessi. 

La società Brainpool Media Ltd., attuale assegnataria dei nomi a dominio in parola, non è riconosciuta comunemente con i nomi “CRISBO” o “CARSIBO”. 

Infine, in relazione alla mala fede nella registrazione dei nomi a dominio CRISBO.IT e CARSIBO.it da parte della Resistente, Intesa Sanpaolo afferma che con tutta evidenza i nomi a dominio in parola solo intenzionalmente utilizzati dalla Resistente per attrarre, al fine di trarne un profitto, gli utenti del web ingenerando confusione negli stessi. I nomi a dominio in parola sono confondibili con i marchi e i nomi a dominio da Essa registrati e sarebbero collegati a pagine web in cui vengono pubblicizzati servizi finanziari e bancari offerti da diretti concorrenti di Intesa Sanpaolo.

 Posizione della Resistente 

La Resistente non ha presentato repliche. 

Motivi della decisione

 a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

 L’articolo 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLTD

.it prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”.

 Nel caso di specie, è di tutta evidenza che in nomi a dominio in contestazione contengano per intero sia la denominazione sociale della società Carisbo S.p.a. facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo, odierna Ricorrente, sia i marchi da essa registrati. L’assenza della vocale “a”, nel caso del nome a dominio “CRISBO.IT” e l’inversione delle lettere “i” e “s”, nel caso del nome a dominio “CARSIBO.IT” non è sufficiente a differenziare il nome a dominio oggetto di riassegnazione dalla denominazione sociale e dal marchio dell’istituto di credito facente parte del gruppo della società oggi Ricorrente. Piuttosto, tale circostanza è idonea a generare confusione rispetto al marchio che la società Ricorrente ha registrato e sui quali vanta legittimi diritti. 

Risulta dunque sussistere il primo elemento per la riassegnazione del dominio. 

b)  Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

 La Resistente, dal canto suo, non ha presentato proprie repliche. Né sussistono su internet elementi dai quali possa emergere un diritto o un interesse della Resistente relativi al dominio in oggetto.

 E’ quindi soddisfatto anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

 c)   Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

 Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del ricorso è che i domini siano registrati e vengano usati in malafede.

 Nel caso di specie, è indubbio che i domini in contestazione siano stati registrati dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di internet sfruttando il marchio della Ricorrente. Si tratta chiaramente di un tipico caso di typosquatting, nel quale si sfruttano eventuali errori di digitazione del nome da parte dell’utenza per attrarli su un proprio sito. 

Come giustamente osservato dalla Ricorrente, i nomi a dominio in parola sono confondibili con i marchi e i nomi a dominio da essa registrati e sono collegati a pagine web in cui vengono pubblicizzati servizi finanziari e bancari offerti da diretti concorrenti di Intesa Sanpaolo.

 Tra l’altro, la Resistente Brainpool Media Ltd. non risulta nuova a tale pratica. Risultano infatti a suo carico altre procedure di riassegnazione di nomi a dominio (bmediolanum.it; esslunga.it e essselunga.it; linera.it), tutte conclusesi con la riassegnazione dei domini.

 Essendo dunque provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento per dar luogo alla riassegnazione, il ricorso deve ritenersi fondato e come tale va accolto. 

P.Q.M.

 Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio CRISBO.IT” e “CARSIBO.IT” alla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.