Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

data accettazione

16 luglio 2013

ricorrente

M POMPE. S.R.L.

resistente

Matteo Belli

collegio

Avv. Prof. Enzo Fogliani

data decisione

28 agosto 2013

esito

estinto

decisione

Svolgimento della procedura 

Con ricorso inviato per posta elettronica l’11 luglio 2013 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 16 luglio, M Pompe S.r.l., rappresentata dall’Avv. Laura Turini, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio MPOMPE.IT e M-POMPE.IT, assegnati al Sig. Matteo Belli. 

Ricevuto il ricorso e le richieste integrazioni e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

  1. i domini MPOMPE.IT e M-POMPE.IT sono stati creati rispettivamente il 29 dicembre 2010 e il 18 marzo 2011 e sono entrambi attualmente assegnati al Sig. Matteo Belli;

  2. i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

  3. digitando l’indirizzo mpompe.it viene visualizzata una pagina web in cui compare la scritta “index of”; digitando l’indirizzo www.m-pompe.it viene visualizzata una pagina web che pubblicizza i servizi di Pegaso Hosting per registrare un nome a dominio. 

Il 19 luglio 2013, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all’indirizzo postale del Sig. Matteo Belli risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo. 

Il 31 luglio la Segreteria informava le parti che la consegna era stata effettuata il 25 luglio; pertanto fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 19 agosto 2013. 

In data 22/08/2013 alla Segreteria perveniva via posta la comunicazione del resistente, per il tramite dell’avv. Domenico Ugo Cecere Palazzo, di iscrizione a ruolo di procedimento giudiziario inerente la titolarità del nome a dominio MPOMPE.IT e M-POMPE.IT. Alla comunicazione era allegata copia dell'atto di citazione, provvisto di timbro attestante il deposito in cancelleria. 

In data 23/08/2013 la Segreteria informava, via email, le parti ed il Registro della predetta comunicazione e in pari data provvedeva alla nomina del Collegio. 

L'Avv. Prof. Enzo Fogliani accettava l’incarico conferito dalla Segreteria per la decisione relativa alla procedura in data 24/08/2013. Dell’accettazione dell’incarico veniva data comunicazione alle parti in data 26/08/2013. 

Motivi della decisione 

Il Resistente, assieme ad altre due persone, per il tramite degli avv.ti Domenico Ugo Cecere Palazzo e Niccolò Rositani Suckert, ha convenuto in giudizio la odierna Ricorrente, contestandone il diritto all'uso del segno distintivo “mpompe”. La causa è stata iscritta al n. 13649/2013 del ruolo generale del Tribunale di Firenze (sezione specializzata in materia di impresa) in data 14 agosto 2013. 

Ai sensi dell’art. 4.18 lett. b) del Regolamento Dispute, il Collegio è tenuto a dichiarare estinta la procedura se, in pendenza della stessa, una parte intraprende un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione. Nel caso di specie, l'azione introdotta dal Resistente ha come petitum, fra le altre cose, la dichiarazione di nullità del marchio “mpompe” registrato dalla Ricorrente, reclamato come proprio dal Resistente. 

Stante il principio dell'unitarietà dei segni distintivi, sancito oggi dall'art. 22 del codice della proprietà industriale, la suddetta controversia deve ritenersi inerente anche la titolarità dei nomi a dominio oggetto della presente procedura; il che impone che essa sia dichiarata estinta. 

La circostanza che il motivo di estinzione è stato documentato per iscritto esime dalla fissazione del termine alle parti per eventuale opposizione alla estinzione di cui all'art. 4.18, penultimo comma del Regolamento dispute. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 4.18, I comma, lett. b), la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio mpompe.it e m-pompe.it viene dichiarata estinta. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD.it.