23 marzo 2026
Prof. Claudio De Simone
Hostpoint AG
Prof. Luigi Mansani
4 giugno 2026
riassegnato
Svolgimento della procedura
Con ricorso perfezionato presso la Camera Arbitrale di Milano il giorno 23 marzo 2026, il Prof. Claudio De Simone – 1660 Chateau d'Oex (Svizzera), Rout des Chenolettes n. 35 – rappresentato dall'Avv. Francesca Romana Baratta, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.2 ("Regolamento Dispute"), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio <cds22.it> (di seguito anche "Nome a Dominio Contestato") assegnato a Hostpoint AG (di seguito anche "Registrante"), con sede a Neue Jonastrasse 60, 8645 Rapperswil-Jona - St. Gallen (Svizzera).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:
a) il domino <cds22.it> è stato registrato l'11 giugno 2024;
b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;
c) all'indirizzo cds22.it compare una pagina che contiene rimandi a pagine web – "web hosting" e "sites"– del sito www.hostpoint.ch.
L'8 aprile 2026, la Segreteria ha inviato il reclamo e gli allegati via posta raccomandata internazionale (regolarmente consegnata in data 15 aprile 2026) all'indirizzo della Resistente risultante al Registro e in data 9 aprile 2026 ha comunicato l'attivazione del procedimento anche tramite posta elettronica ordinaria ai contatti confermati dal Registro.
Il 21 aprile 2026 le parti sono state informate tramite posta elettronica della scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, fissata al giorno 14 maggio 2026.
Alla scadenza del termine fissato per repliche, non perveniva alcuna replica dalla parte resistente.
In data 15 maggio 2026 la Segreteria ha nominato esperto il Prof. Avv. Luigi Mansani, il quale ha accettato l'incarico in data 18 maggio 2026.
Il 19 maggio 2026 la Segreteria ha trasmesso all'esperto la corrispondenza intercorsa tra le parti in data 29 aprile 2026, dalla quale emerge che la Resistente aveva manifestato la propria disponibilità a procedere al trasferimento diretto del nome a dominio in favore del Ricorrente, senza necessità di definire la controversia mediante la presente procedura di riassegnazione. La Resistente aveva tuttavia rappresentato l'esistenza di impedimenti di natura tecnica connessi allo stato del nome a dominio ("challenged"/"serverDeleteProhibited"), sostenendo che, per consentire il trasferimento, sarebbe stato necessario interrompere il procedimento ovvero contattare direttamente il Registro.
A tale comunicazione il Ricorrente aveva risposto dichiarandosi disponibile a collaborare per il raggiungimento di una soluzione concordata della controversia, subordinatamente alla rifusione delle spese già sostenute per l'instaurazione della presente procedura. Tuttavia, nonostante la manifestata disponibilità iniziale della Resistente, non risulta che quest'ultima abbia successivamente fornito alcun ulteriore riscontro o dato concreto seguito alla proposta avanzata, sicché la definizione bonaria della controversia non si è perfezionata ed il procedimento è pertanto proseguito sino alla decisione.
Allegazioni del Ricorrente
Il Ricorrente afferma di essere l'inventore della formulazione probiotica nota come "De Simone Formulation", una miscela ad alta concentrazione di otto ceppi batterici, oggetto di numerosi studi scientifici e richiamata nelle linee guida di autorevoli organizzazioni scientifiche internazionali, tra cui l'AGA (American Gastroenterology Association) e l'ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation) (sub all. 4 e 5).
Secondo quanto dedotto dal Ricorrente, tale formulazione è oggi identificata con il nome "CDS22-FORMULA" ed è commercializzata dalla società EOS2021 S.r.l., sotto la direzione di Valeria De Simone, figlia del Ricorrente (sub all. 3).
Il Ricorrente espone inoltre di essere titolare del marchio denominativo dell'Unione Europea "CDS22-FORMULA" n. 019035268, depositato il 31 maggio 2024 e registrato il 23 novembre 2024 per prodotti delle classi 5, 29 e 32 (sub all. 2) (di seguito, il "Marchio CDS22").
Con riferimento ai motivi di reclamo, il Ricorrente rileva che:
a) quanto alla identità o confondibilità, il Nome a Dominio Contestato è confondibile con il Marchio CDS22 del Ricorrente, in quanto riproduce integralmente l'elemento verbale distintivo "CDS22". Il Ricorrente evidenzia altresì che il segno "CDS" corrisponde alle iniziali del proprio nome e cognome (i.e., Claudio De Simone), mentre il numero "22" richiama la propria data di nascita (i.e., 22 marzo 1951).
b) la Resistente non è titolare di alcun diritto o titolo sul Nome a Dominio Contestato. In particolare, il Nome a Dominio Contestato non è utilizzato in relazione a un'offerta in buona fede di beni o servizi facente capo alla Resistente, né per finalità informative, descrittive o non commerciali. Inoltre, la Resistente non è titolare di marchi o altri segni distintivi aventi ad oggetto il segno "CDS22", non è comunemente conosciuta con tale denominazione e non ha mai ricevuto autorizzazione dal Ricorrente all'utilizzo del Marchio CDS22.
c) la Resistente ha registrato e usato il Nome a Dominio Contestato in mala fede. A tal riguardo, il Ricorrente rileva che il dominio <cds22.it> è stato registrato l'11 giugno 2024, contestualmente a numerosi altri nomi a dominio contenenti il segno "CDS22" in diverse estensioni nazionali e internazionali (e.g., cds22.it, cds22.eu, cds22.us, cds22.es, cds22.uk, cds22.co.uk, cds22.fr, cds22.ch, cds22.pl, cds22.gr, cds22.be – sub 6). Secondo il Ricorrente, tale circostanza sarebbe riconducibile a pratiche di c.d. domain grabbing e cybersquatting, idonee ad impedire o ostacolare l'utilizzo del segno da parte del titolare dei relativi diritti. Il Ricorrente evidenzia inoltre che alcuni dei predetti nomi a dominio risulterebbero intestati al sig. Salvatore Orlando, legale rappresentante della società Mendes S.A., operante nel medesimo settore commerciale e in rapporto di concorrenza con il Ricorrente. Pur risultando il Nome a Dominio Contestato formalmente registrato a nome di Hostpoint AG, il Ricorrente ritiene che la mala fede possa desumersi dalla natura dell'attività svolta dalla Registrante, dall'assenza di diritti o interessi legittimi della stessa sul segno "CDS22", dalla contestualità delle registrazioni effettuate l'11 giugno 2024 e dal contesto concorrenziale nel quale tali registrazioni si collocano.
Il Ricorrente conclude, pertanto, chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.
Posizione della Resistente
La Resistente, pur avendone facoltà, non ha presentato alcuna replica nel termine previsto. Pertanto, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Dispute, la controversia deve essere decisa sulla base del solo reclamo e dei relativi documenti.
Motivi della decisione
Secondo l'art. 3.6 del Regolamento Dispute: "sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato 'ricorrente') affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l'attuale assegnatario (denominato 'resistente') non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede".
Sulla scorta di quanto innanzi passiamo alla valutazione degli argomenti di cui al ricorso e della documentazione ad esso allegata.
a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio
Il Ricorrente ha provato di essere titolare dei diritti di esclusiva sul marchio "CDS22-FORMULA", depositato il 31 maggio 2024 e registrato il 23 novembre 2024 (cfr. estratto dal sito dell'EUIPO sub all. 2).
L'art. 3.6, lett. a) del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con "un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti".
Tale requisito ricorre nel caso in esame: il nome a dominio <cds22.it> riproduce integralmente il segno "CDS22", che costituisce il cuore del Marchio CDS22 di titolarità del Ricorrente, la cui data di primo deposito (i.e., 31 maggio 2024) è anteriore alla data di registrazione del Nome a Dominio Contestato (i.e., 11 giugno 2024).
Sussiste dunque, nel caso di specie, un evidente rischio di confusione e di indebita associazione tra il Nome a Dominio Contestato e il Marchio CDS22. Tale rischio non può ritenersi escluso:
- né dalla presenza del termine "FORMULA" all'interno del Marchio CDS22, trattandosi di elemento meramente descrittivo e, pertanto, privo di autonoma capacità distintiva. La circostanza che tale termine sia presente nel Marchio CDS22 e assente nel Nome a Dominio Contestato non è pertanto sufficiente ad allontanare quest'ultimo dal segno anteriore, né a escludere il rischio di confusione;
- né dalla presenza del dominio di primo livello ".IT", che costituisce un mero requisito tecnico e standard della registrazione del nome a dominio (sull'irrilevanza del dominio di primo livello, cfr., tra le altre, decisioni CAM caso "it" – 23 aprile 2024; caso "skyfamily.it" – 11 marzo 2019; decisioni WIPO caso "sapteq.com" – 19 maggio 2015; caso "bentleymotorcars.com" – 26 dicembre 2014).
Il Collegio ritiene pertanto sussistente il primo requisito previsto per la riassegnazione dei nomi a dominio di cui all'art. 3.6, lett. a), del Regolamento Dispute.
b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
L'art. 3.6, lett. b), del Regolamento Dispute prevede che "il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato".
L'art. 3.6 del Regolamento Dispute precisa poi che "se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni 'a)' e 'c)' […] ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente".
L'onere di provare l'esistenza di un diritto o di un valido interesse sul nome a dominio oggetto di procedura di riassegnazione incombe dunque sulla Resistente. Quest'ultima, tuttavia, non ha presentato repliche al reclamo, né ha depositato documentazione o fornito argomentazioni tese a provare il proprio concorrente diritto o titolo, sicché tale onere non è stato assolto in alcun modo.
La mancata costituzione della parte Resistente rivela inoltre "l'assenza di interesse, la rinuncia, o comunque [costituisce] indice di una condotta incompatibile con l'atteggiamento di chi ritenga di avere registrato un nome a dominio legittimamente" (cfr. decisione CAM caso "lineat.it" – 21 giugno 2017; nello stesso senso, caso "teamsystem.it" – 4 agosto 2023; caso "montecarloprestige.it" – 8 novembre 2021).
Né, ovviamente, il diritto al nome a dominio può ritenersi integrato dalla registrazione del nome a dominio stesso, ma deve essere rinvenuto (e provato) aliunde (cfr. decisione "lineat.it", cit.).
Alla luce della documentazione in atti, pertanto, non emergono elementi idonei a comprovare l'esistenza, in capo alla Resistente, di diritti o interessi legittimi sul Nome a Dominio Contestato. Tale dominio, infatti, incorpora integralmente il segno "CDS22", elemento maggiormente distintivo del Marchio CDS22 del Ricorrente, senza che risulti alcun collegamento tra tale segno e l'attività della Resistente. Non risulta, inoltre, che la Resistente sia titolare di marchi corrispondenti al nome a dominio opposto né che gli siano stati conferiti dal Ricorrente diritti di utilizzo del medesimo segno.
In conclusione, il Collegio ritiene adeguatamente dimostrato che la Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio Contestato e dunque che sia soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 3.6, lett. b), del Regolamento Dispute.
c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Il terzo e ultimo requisito richiesto per l'accoglimento del Reclamo, previsto dall'art. 3.6, lett. c), del Regolamento Dispute, è che il dominio sia registrato e venga usato in mala fede.
L'art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l'esistenza della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. L'onere della prova della mala fede della Resistente incombe sul Ricorrente.
Il Ricorrente ha sostenuto l'esistenza di più d'una di tali circostanze:
- il Nome a Dominio Contestato è un nome per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile con la Resistente (cfr. ad esempio decisione CAM caso "it" – 8 luglio 2020, secondo cui "il fatto che il nome a dominio non identifichi il resistente, né ripeta un marchio di sua titolarità, né identifichi in alcun modo la sua attività, costituisce indice di malafede");
- la Resistente non ha depositato, in questa procedura, alcuna memoria difensiva;
- il Nome a Dominio Contestato non risulta al momento collegato ad alcun sito web attivo – è principio ormai pacificamente applicato nelle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali che anche la detenzione "passiva" (c.d. passive holding) di un nome a dominio senza che il registrante ne faccia alcun uso, costituisce elemento da cui desumere la mala fede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (cfr. decisione CAM caso "it" – 10 novembre 2022; caso "mediasetplay.it" – 23 novembre 2017; caso "skymedia.it" – 14 luglio 2016).
Inoltre, la Resistente risulta operare professionalmente nel settore del web hosting e della registrazione di nomi a dominio per conto terzi. Tale circostanza induce a ritenere che essa fosse, o dovesse essere, pienamente consapevole delle verifiche normalmente richieste prima della registrazione di un nome a dominio, con particolare riguardo all'esistenza di eventuali diritti di terzi. Sul punto, la giurisprudenza della Camera Arbitrale di Milano ha già affermato che un soggetto operante professionalmente nel settore (c.d. domainer) è tenuto a un "particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione, volto ad evitare che si verifichi la violazione di diritti di marchi di terzi" (cfr. decisione CAM caso "boing.it" – 8 luglio 2020; caso "cottoemangiato.it" – 10 novembre 2022).
Le circostanze illustrate e documentate con il reclamo forniscono sufficienti elementi per ritenere provata la mala fede della Registrante. Si deve pertanto ritenere sussistente anche il requisito previsto dall'art. 3.6, lett. c) del Regolamento Dispute.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio <cds22.it> al Prof. Claudio De Simone.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD.IT per i provvedimenti di sua competenza.