Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

Chi può essere nominato esperto

Possono far parte dell’elenco degli esperti istituito presso le Camere di commercio (art.13.3 D.lgs 14/2019):

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e revisori contabili che documentano precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
  • coloro che, non iscritti in albi professionali, documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Formazione specifica

Tutti questi soggetti devono aver completato il percorso di formazione specifico (55 ore) disciplinato dal Decreto 28 settembre 2021 del Ministero di Giustizia.

Come candidarsi

In base al D.lgs 14/2019 (art. 13.5), i professionisti - commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro – interessati all'iscrizione agli elenchi degli esperti, devono inviare la propria candidatura al proprio Ordine professionale. All'Ordine spetta verificare la completezza della domanda e della documentazione e il possesso di tutti i requisiti richiesti.

Chi non è iscritto ad albi professionali può invece presentare domanda di iscrizione direttamente alla Camera di Commercio del capoluogo della propria Regione di residenza purché documenti il possesso dei requisiti in base al D.lgs 14/2019 (art. 13.3) e il completamento della formazione specifica.
I professionisti non iscritti ad alcun albo professionale e residenti in Lombardia, possono dunque inviare la propria candidatura compilando questo modulo online.