È attivo presso CAM l'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano-MonzaBrianza-Lodi, Pavia, Varese, iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Per il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza".
Definizione di crisi
È lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza: si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
Definizione di insolvenza
È lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Cos'è e cosa fa l'OCC?
L'organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di propria competenza territoriale.
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L'OCC non eroga finanziamenti, è imparziale e indipendente.
Il progetto di costituzione dell'organismo è stato coordinato da Unioncamere Lombardia e si avvale della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, presso la quale è individuato il Referente (per come definito all'art. 2, comma 1, lett. i del D.M. 202/2014). Presso ciascuna Camera di Commercio aderente è istituita, invece, una Segreteria territoriale.