Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.
Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall'istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.
L'obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.
L'OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.
La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".
Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
Poi la Legge 132/2015 "recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" ha meglio definito il quadro. Da ultimo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs 14/2019) ha riformato l'intera materia diventando il riferimento unico del settore. Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale.
L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.
1) Concordato minore: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 50% del debito.
2) Ristrutturazione debiti del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
3) Liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
4) Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.
Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura, salvo nel caso della Liquidazione controllata in cui il creditore ha la facoltà di presentare l'istanza (si veda l'art. 268 comma 3 D. Lgs. 14/2019).
1. consumatore;
2. imprenditore agricolo;
3. c.d. start up innovativa;
4. imprenditore sotto soglia (art 2 comma 1 lettera d del Codice della Crisi) negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5. imprenditore sopra soglia art 2 comma 1 lettera d del Codice della Crisi ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6. imprenditore cessato;
7. socio illimitatamente responsabile;
8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. società professionali ex L. 183/2011;
10. associazioni professionali o studi professionali associati;
11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
12. enti privati non commerciali.
1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.