Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

Titolo I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale: "CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L."

Articolo 2 - OGGETTO

1. La società è titolare di funzioni di interesse pubblico generale preordinate al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale - nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e dei consumatori - attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti di regolazione del mercato e di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso forme di autodisciplina.

2. In questo contesto, la società svolge le seguenti funzioni:

  1. organizzazione di servizi di arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale e arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali che internazionali;
  2. organizzazione di altri servizi volti alla prevenzione, alla composizione e alla risoluzione delle controversie, mediante forme alternative di giustizia e di composizione delle crisi aziendali, anche settoriali;
  3. diffusione dei servizi di cui ai punti a) e b), anche mediante attività di formazione, informazione, documentazione, elaborazione dati, studio, divulgazione e promozione;
  4. partecipazione ai lavori di normazione nazionali e internazionali nelle materie di cui ai punti a) e b);
  5. svolgimento di attività ad essa affidate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Camere di Commercio e da altri enti pubblici, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali;
  6. organizzazione di ogni altro servizio e svolgimento di ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi istituzionali e al perseguimento delle proprie finalità.


3. La società esercita le proprie attività ed eroga servizi a favore di imprese, privati cittadini, consumatori, enti pubblici e privati, per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. I servizi di cui ai punti a), b) e f) sono disciplinati da appositi regolamenti, procedure, codici deontologici e tariffari, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La società può porre in essere tutte le attività necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione in ogni caso del rilascio di garanzie a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5. Nel perseguimento dei propri scopi, la CAMERA ARBITRALE DI MILANO s.r.l. opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell’azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio camerale. L’azienda organizza i propri uffici ed articola gli assetti organizzativi sulla base delle direttive emanate dagli organi della Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza - Lodi, in forza dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento.

6. I soci, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell’”in house providing”, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente Statuto disciplina l’esercizio di tale controllo.

Articolo 3 - SEDE

La società ha sede legale in Milano.
Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 - DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla società sono quelli che risultano dal Registro Imprese e che sono comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Titolo II
CAPITALE SOCIALE - QUOTE - DIRITTI PARTICOLARI TITOLI DI DEBITO - VERSAMENTI

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI PARTICOLARI

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila,00), suddiviso in quote ai sensi di legge.
Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.
In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.
Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.
Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle quote di partecipazione, la quota posseduta dalla Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi incorpora i diritti particolari che seguono:
(i) il diritto di nominare il "Direttore Generale" di cui al successivo articolo 20;
(ii) i particolari diritti riguardanti la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16;
(iii) i particolari diritti riguardanti la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente di cui al successivo articolo 22 nonché quelli riguardanti la nomina del Revisore/Società di Revisione di cui al successivo articolo 23.
Gli speciali diritti della quota della Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza - Lodi decadranno in caso di trasferimento dell'intera quota ad un soggetto diverso dalla Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.
A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro Imprese.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro Imprese, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.
Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purchè al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.
Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.
Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società.

Articolo 8 - TITOLI DI DEBITO

La società, con delibera dell'Assemblea dei soci, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.
La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 - VERSAMENTI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III ASSEMBLEA

Articolo 10 - POTERI E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.
Sono riservate alla competenza dei soci:

- la determinazione degli indirizzi strategici e l’approvazione del bilancio preventivo;
- l’approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- la determinazione della tipologia dell’Organo Amministrativo;
- la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 14, ovvero dell’Amministratore Unico. All'Assemblea spettano i diritti di controllo sulla società e sulla gestione coordinata e unitaria secondo il modello dell'"in house providing".

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.
Salvo quanto previsto dal successivo comma, e dagli articoli 15, 16 e 22 per la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e salva comunque diversa inderogabile disposizione di legge, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 11 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - INTERVENTO

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti al Registro Imprese.
Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non

amministratore o sindaco o dipendente della società. L'intervento in Assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente Statuto.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Articolo 13 - PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'Assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale é redatto da un Notaio da lui scelto.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - NOMINA

La gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ricorrendo le condizioni di cui alle normative vigenti. Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di composizione degli organi amministrativi, gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c. Gli stessi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRATORE UNICO

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico, nominato dal socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi.
All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri del presente Statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono nominati in conformità alle disposizioni che seguono:

a) la maggioranza degli Amministratori da eleggere saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi, il quale indicherà altresì, tra essi, l'Amministratore che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori nominati ai sensi della presente lettera a) per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, il nuovo amministratore chiamato a sostituire quello cessato sarà egualmente nominato dal socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina;

b) i restanti Amministratori sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi. Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori nominati ai sensi della presente lettera b) per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.
Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma dell'articolo 14, provvedendo alle relative nomine, fermo il diritto del socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi di nominare la maggioranza del numero totale degli amministratori in carica. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
In ogni caso, il socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.
La sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in modo tale da garantire il rispetto della quote riservate al genere meno rappresentato, così come sopra stabilito.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci riportate al presente articolo 10.
Lo stesso approva i regolamenti e i tariffari per definire le modalità di svolgimento dei servizi di cui all’articolo 2 del presente Statuto (arbitrato, conciliazione, mediazione, perizia contrattuale, arbitraggio ed altri) con la possibilità di nominare un consiglio arbitrale con l'incarico, gratuito, di applicare e sovraintendere alla corretta applicazione di tali regolamenti.
Tuttavia, occorrerà, di volta in volta, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, assunta con la maggioranza di cui all'articolo 10, ultimo comma, per i seguenti atti di gestione: l'alienazione o l'acquisizione di partecipazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000 e, per le società quotate in Borsa, per quantitativi pari o superiori al 2% del capitale sociale; il perfezionamento di operazioni di finanziamento, attivo o passivo, superiore ad Euro 5.000.000. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quale richiamato anche dall'art. 2506 ter c.c., e altresì nominare un Direttore Generale nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio di Amministrazione si raccorda sistematicamente con i soci, al fine di mantenere una continua osmosi istituzionale-strategica.
Il Consiglio di Amministrazione predispone i piani di sviluppo della CAMERA ARBITRALE DI MILANO s.r.l., adotta i provvedimenti necessari per la loro realizzazione in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi della Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi e fissa i parametri di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione aziendale. Lo stesso produrrà al Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi una relazione semestrale sui risultati raggiunti.

Articolo 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

II Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o il Collegio Sindacale. La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Salvo quanto previsto dal successivo comma, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Tuttavia, le deliberazioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate chiamate a nominare i componenti degli organi sociali saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri eletti ai sensi del precedente articolo 16, lettera a).

Articolo 19 - PRESIDENTE E DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto la Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi ai sensi dell'art. 16, lettera a), nomina tra i suoi componenti un Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti anche un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Allo stesso non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un solo amministratore e previa autorizzazione dell'Assemblea, al Presidente. L'Amministratore Delegato, se nominato dovrà essere scelto tra gli amministratori nominati dal socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi ai sensi dell'articolo 16, lettera a) del presente Statuto.

Articolo 20 - DIRETTORE GENERALE

Potrà essere nominato, dal socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi, un Direttore Generale, anche non socio, il quale dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione degli affari correnti, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento della società, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni. Il Direttore Generale prende parte senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed è il capo del personale; può fare proposte al Consiglio di Amministrazione di assunzione, di promozione, di licenziamento o di revoca dell'impiego.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

All'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente e, nei limiti delle attribuzioni conferite, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Titolo V
COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22 - COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale definendone competenze, poteri e compenso.
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e funziona ai sensi di legge.
Nel caso vi fossero più soci, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente sono nominati in conformità alle disposizioni che seguono:
a) due sindaci effettivi ed un sindaco supplente saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi, la quale indicherà altresì, tra essi, il Sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
b) il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi.
In ogni caso, il socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi assicura che almeno un sindaco effettivo ed almeno un sindaco supplente appartengano al genere meno rappresentato in conformità alla normativa vigente.
In caso di sostituzione si procede secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, così come sopra stabilito.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele o video conferenza nel rispetto dell'art. 18, terzo comma.

Articolo 23 - CONTROLLO CONTABILE

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'Assemblea che potrà anche affidare il controllo contabile al Revisore/Società di Revisione. In tal caso, nomina, poteri ed attribuzioni del Revisore/Società di Revisione sono quelli disciplinati ai sensi di legge ed il Revisore/Società di Revisione è nominato dal socio Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi.

Titolo VI BILANCIO

Articolo 24 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - BILANCIO E UTILI

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.
Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c.. Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 - SCIOGLIMENTO

L'Assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise secondo il Regolamento dell'Associazione Italiana di Arbitrato-AIA, da un Arbitro Unico nominato dalla stessa su istanza della parte più diligente.

Titolo IX NORME DI RINVIO

Articolo 28

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 29 - NORME TRANSITORIE

Le norme relative alla nomina dell'organo amministrativo entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente Statuto.

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Approvato con Delibera di Giunta n. 197 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi del 19 novembre 2018