Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni

Se sei un consumatore e hai un problema con:

  • luce o gas
  • servizio idrico
  • telefono o internet
  • treni, aerei o altri servizi di trasporto
  • acquisti di beni di consumo, anche tramite piattaforme di e-commerce, o servizi relativi al tempo libero (o più in generale controversie tra consumatori e professionisti)

prima di poter andare in giudizio la legge prevede, in alcuni casi, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio, secondo regole specifiche stabilite dalle Autorità di settore.

Come funziona?

Per queste materie, la procedura non si attiva tramite il Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, ma attraverso i canali dedicati:

Attenzione
Presentare una domanda al Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano non sostituisce il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla normativa di settore.

Quando puoi rivolgerti al Servizio di Mediazione?

Resta comunque possibile depositare una domanda di mediazione presso il Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano in materia obbligatoria relativa ai contratti di somministrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, o in una materia volontaria.
Alla procedura si applicano le disposizioni procedurali e il tariffario dei costi previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e dalla relativa normativa attuativa.